funzione dei confini negli atti notarili


 

Not. Riccardo Menchetti

rmenchetti@notariato.it


Secondo una certa giurisprudenza, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto di una compravendita, l'indicazione dei confini - che concerne punti oggettivi di riferimento esterni - consentendo perciò la massima precisione, assume valore decisivo e prevalente rispetto alle altre risultanze probatorie, ed in particolare ai dati catastali, sia allorché si risolva nella descrizione dell'intero perimetro, sia, a maggior ragione, quando trovi conferma in altri dati obiettivi incontrovertibilmente conducenti al fine, come la dettagliata descrizione della composizione e della collocazione dell'unità immobiliare nell'ambito di un più vasto complesso, così eliminando ogni margine di dubbio circa la materiale consistenza dell'unità stessa.

 

A tali fini, pertanto, il ricorso ai dati catastali - che non solo hanno natura tecnica  e sono preordinati essenzialmente all'assolvimento di funzioni tributarie ma anche spesso sfuggono alla diretta percepibilità da parte dei contraenti - ha soltanto carattere sussidiario, essendo ammesso unicamente nell'ipotesi di indicazioni inadeguate o imprecise in ordine ai confini.

 


 

Not. Arturo Dalla Tana

adallatana@notariato.it

 

Sembra preferibile il Tribunale di Cassino, in Riv. not. 1998, pagg. 533, nel quale si prende atto che la meccanizzazione delle Conservatorie modifica il discorso, un po' datato, della massima di cui si discute. 

 

Affermava fra l'altro il Tribunale: "Il creditore, pur descrivendo compiutamente tutte le unita` immobiliari dal punto di vista della sua ubicazione, della sua consistenza e della sua natura, ha tuttavia omesso di indicare, rispetto ad una unita` immobiliare, i dati catastali esistenti prima della denuncia di variazione e, rispetto ad un'altra unita` immobiliare, i dati catastali risultanti a seguito della predetta variazione.


Queste omissioni possono essere sicuramente superate da un uomo dotato di media capacita` negli affari solo che valuti l'atto nel suo complesso, tenendo conto della corretta individuazione degli immobili dal punto di vista descrittivo.


Invece, nella nota di trascrizione del pignoramento, redatta su un modulo meccanizzato, dove non e` possibile compiere una descrizione analitica delle singole unita` immobiliari, ma occorre predisporre una descrizione sintetica dei beni, e` chiaro che i dati di identificazione catastale assumono un'importanza ancora maggiore, perche´ diventano i veri requisiti in base ai quali risulta possibile ai terzi identificare correttamente e senza apprezzabile margine d'incertezza il bene sottoposto a pignoramento.


E ` impossibile che un uomo dotato di media capacita` individui con certezza l'unita` immobiliare colpita dal pignoramento se questa non e` affatto indicata nella nota di trascrizione oppure se sono inesatti i dati di identificazione catastale della stessa.


In una situazione del genere, nella quale, per giunta, la nota di trascrizione e` redatta in forma sintetica, non e` affatto possibile stabilire con certezza senza dar luogo a dubbi non facilmente risolvibili, che, mentre per l'unita` a piano terra si e` inteso utilizzare il vecchio identificativo, per le altre unita`, invece, e` stato utilizzato il nuovo subalterno, ne´, all'inverso, appare possibile comprendere che il nuovo identificativo e`, in realta`, inesatto, perche´ non riguarda le parti comuni dell'edificio Si comprende, allora, perche´ deve ritenersi che, nel caso in esame, l'inesattezza contenuta nella nota di trascrizione del pignoramento non possa essere superata con apprezzabile grado di certezza e senza ingenerare seri dubbi, da un uomo dotato di media capacita` nello svolgimento dei propri affari.

 

 


 

Not. Grassobiondi, riflette

lgrassobiondi@notariato.it

 

Vorrei aggiungere due riflessioni:

-          una massima della Cassazione, messa così, senza sapere nulla del caso concreto, senza sapere quando è iniziata la causa (che potrebbe tranquillamente essere anteriore al 1985!) dice poco o nulla;

-          anzi, forse crea solo confusione;a seguito della modifica del codice, l'obbligo di indicare i confini sembra rimanere, comunque, per noi notai, a sensi dell'articolo 51, punto 6,, L. 89/1913.

 

Ma la dizione "i beni immobili saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, della mappe censuarie, ove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi" come va interpretata?

 

Siamo proprio sicuri che il generico riferimento per i confini alle planimetrie catastali, allegate o no all'atto,  non sia corretto, come afferma il nostro locale Archivio?

 

Soprattutto per gli edifici in condominio, l'indicazione dei confini mi sembra oggi non solo inutile, ma anche dannosa, in quanto inevitabilmente imprecisa ed approssimativa.

 

Conclusione: se proponessimo l'abolizione completa dell'indicazione dei confini in atto, mantenedola soltanto nei casi in cui il notaio la ritenga utile per un'esatta individuazione dell'immobile (come, mi sembra, indichi chiaramente l'art. 51, L. notarile)?